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LIVORNO A 5 STELLE: IL TAR BOCCIA NOGARIN SUI RIFIUTI

Nuovi ostacoli per l’amministrazione grillina di Livorno del sindaco Filippo Nogarin. È illegittima, a giudizio del Tar, la delibera con cui il Comune di Livorno ha scelto di affidare all’ex municipalizzata Aamps fino al 2030 il servizio di gestione dei rifiuti diversamente da quanto stabilito dall’Ato Toscana Costa.

A renderlo noto è il direttore dell’Ato, Franco Borchi, segnalando che la giustizia amministrativa, con la sentenza n. 1367 pubblicata venerdì 10, prende di mira l’atto che la giunta municipale livornese ha posto come fondamento della richiesta di Aamps per ottenere il concordato preventivo “prevedendo di continuare a gestire il servizio sul territorio livornese per l’intera durata del concordato”.

Al contrario, secondo quanto viene ribadito dai vertici dell’Ato costiera, la scelta del Tar dice che “la gestione del servizio da parte di Aamps è quindi necessariamente a tempo e cesserà quando l’Autorità d’Ambito avrà affidato il servizio, su tutto l’Ato, al gestore unico”, come segnala Borchi commentando la sentenza.
Nella propria nota il direttore di Ato rileva che, dopo che nel 2014 il Comune livornese aveva condiviso le scelte di Ato, “dal 2017 con la giunta Nogarin ha sempre manifestato un atteggiamento conflittuale nei confronti dell’Autorità servizio rifiuti, rivendicando la pretesa di gestire i rifiuti in maniera diversa da quella prescelta a larga maggioranza dall’assemblea dell’Ato”.
Questa conflittualità – afferma – lo ha portato a non  uniformarsi neanche a una sentenza del Tar del 2016 nella quale veniva attribuito all’Autorità d’ambito e alla maggioranza dei comuni in essa rappresentati “la competenza a decidere sulle forme di affidamento con l’obbligo degli altri Comuni di rispettare tali decisioni”.
“Quando la gara per la scelta del socio industriale di RetiAmbiente sarà terminata – prosegue Borchi – sarà RetiAmbiente a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno e non Aamps. Il Tar su questo è stato chiarissimo: non è la durata del concordato a poter stabilire quando il gestore unico avrà diritto di iniziare il servizio, è vero casomai il contrario, poiché è la durata del tempo ancora necessario all’operatività del gestore unico a condizionare l’ammissibilità del concordato”.
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Fonte: Il Tirreno