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ESCLUSO DALLE LISTE DEL M5S, UGO MORELLI CHIAMA IN GIUDIZIO I VERTICI IL 20 FEBBRAIO A ROMA

E’ stata fissata per il 20 febbraio prossimo, al tribunale civile di Roma, l’udienza relativa al ricorso presentato da Ugo Morelli nei confronti del Movimento 5 Stelle, è stata fissata per il prossomo 20 febbraio. La notizia si è appresa dallo stesso Morelli, che ha chiamato in giudizio i vertici del Movimento per la sua mancata presenza alle parlamentarie chiedendo la sospensione delle liste elettorali di 5 Stelle e rivendicando la sua candidatura per i collegi uninominali e plurinominali di Cosenza e provincia e di Roma e provincia. Morelli aveva già presentato il ricorso a Cosenza, ma il giudice ha dichiarato l’incompetenza territoriale.

Dopo l’ordinanza del Tribunale civile di Cosenza, con cui ha dichiarato la incompetenza per territorio, in favore di Roma, quale sede legale del Movimento 5 Stelle, l’Avv. Ugo Morelli, difeso in proprio,  non si arrende, ed ha instaurato una nuova causa – dichiara Morelli in un comunicato stampa – con rito di urgenza  sommario, presso il Tribunale di Roma, con udienza fissata per discussione al 20 febbraio 2018 , in contraddittorio tra gli avvocati. L’Avv. Ugo Morelli ha depositato una lunga lista di testi, ed ha pure chiesto audizione personale di Grillo, Casaleggio e Di Maio.

Il Presidente capo del Tribunale ha delegato per la decisone della importante causa il giudice dott.ssa Silvia Albano, dirigente della Associazione Nazionale Magistrati.
Morelli, iscritto certificato al m5s da sempre, e vecchio attivista, lamenta di non essere stato inserito neppure nella Lista degli aspiranti candidati.
Ha detto,tra l’altro: “Ho fatto vari reclami, e per perfino ho notificato Diffida ad adempire a Di Maio, senza mai ricevere nessuna risposta sulle motivazioni della mia esclusione. Sono persona molto onesta, tutti lo sanno,mai avuto condanne penali e ne processi penali in pendenza. Forse unico problema è stato quello di avere contestato politicamente l’operato del sindaco Roma Raggi. Da notare che Di Maio, ed i Capi/Padroni del m5s non avevano neppure nessun potere discrezionale di rifiutare mio inserimento nella semplice lista degli aspiranti candidati, in ossequio al regolamento sulle votazioni online , tale inserimento è automatico. Vi è una grande ribellione della base del m5s. Sono in molti che stanno protestando, minacciando di non volere andare neanche a votare”.
Morelli nel suo nuovo ricorso ha pure chiesto il rinvio delle elezioni del 4.3.2018, perché la lista del M5S è azzoppata dei migliori attivisti, e perché si vota senza le preferenze”.
Queste sono le conclusioni del ricorso art.700 cpc :
CONCLUSIONI, Con riserva di integrazione e modifica delle presenti conclusioni,
“Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, impugnata e respinta ogni difesa,richiesta istruttoria, documentazione, e deduzione avversaria, in accoglimento delle pretese della Ricorrente, voglia ORDINARE, in via di Urgenza e Cautelare –con decreto inaudita altera parte- ( poiché la gravità della situazione predetta e l’urgenza di dare una tutela immediata e provvisoria alla Parte Lesa, non consentono di potere aspettare l’udienza di comparizione delle Parti), alla Controparte predetta :
1-ANNULLAMENTO di svolgimento e gestione raccolta proposte candidature con malfunzionamento piattaforma online m5s il 2.1.2018
2- ANNULLAMENTO svolgimento e gestione delle votazioni, e loro esito, con malfunzionamento piattaforma online m5s il 17.1.2018
3-NULLITA’ di tutte le VOTAZIONI, per omessa assemblea di iscritti e delibere di assemblea.
4 -Disporre CTU su piattaforma online ROUSSEAU, per accertare il malfunzionamento
5- immediata SOSPENSIONE LISTE CANDIDATI M5S per CAMERA e SENATO,per il collegio uninominali e PLURINOMINALI di Roma e Provincia, e di Cosenza e Provincia, e se di Giustizia per tutta Italia ed anche Estero.
6- INSERIMENTO di Ugo Morelli nella lista candidati m5s per CAMERA e SENATO,per il collegio uninominali e PLURINOMINALI di Roma e Provincia, e di Cosenza e Provincia, in ossequio alla legge sulle candidature, ed al primo posto delle liste, nominando un Curatore speciale per gli adempimenti.
7-SOSPENSIONE votazioni naz. del 4.3.2018, poiché trattasi di legge incostituzionale,in quanto non si vota con sistema preferenze.
8- RICHIESTA INIZIATIVA di ufficio del PM con art.23 Cod.Civ. per sospensione esecuzione esito votazione m5s online del 17.1.2018
9-ISTANZA PER ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE della legge vigente per elezioni del 4.3.2018, poiché non si vota con le PREFERENZE, come da precedenti sentenze della Corte Costituzionale, da sollevare di ufficio dalla A.G.
10- Trasformazione del m5s da Associazione, srl/ditta ind., a partito con statuto e gestione democratica, i cui dirigenti per legge vanno eletti con congresso e votati in assemblea fisica.
11- INAMMISSIBILITA’LISTA CANDIDATI m5s ,depositata presso Ministero interni, in quanto la Lista m5s è priva di P.E.C., essendo essa un dovere/obbligo di legge per potere agire legalmente e pubblicamente.
12-Provvedimenti necessari all’eliminazione di ogni altro pregiudizio,di cui in premessa, disponendo il prosieguo del giudizio davanti al Giudice competente per il merito, con riserva per il Ricorrente di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
NEL MERITO, SI CHIEDE :
1) Accertare e dichiarare l’Inadempimento contrattuale della Controparte, ed il suo conseguente comportamento illegittimo,con tutte le conseguenze di legge.
Ai sensi e per gli Effetti di legge, nel MERITO Condannare la predetta Convenuta,in solido con eventuali altri corresponsabili,al Risarcimento di tutti i Danni, subiti e subendi, morali e materiali,derivanti dal predetto comportamento, causati al ricorrente predetto, nella cifra complessiva che sarà dimostrata in corso di causa, e che il Giudice dovesse accertare e liquidare,nei limiti della competenza per valore.
2) In subordine, qualora non si dovesse riuscire a provare il Danno, nel suo preciso ammontare,che esso venga liquidato dal Giudice, in una congrua somma,secondo la sua valutazione equitativa di legge ( art.1226 C.C.),in base alle nozioni della comune esperienza di vita, art.115 CPC (v.Giurispr.).
3) Essendo tale Risarcimento un Credito di Valore, si chiede anche l’ulteriore maggiorazione del Danno per Svalutazione monetaria (Cass.Civ.II ,13/1/75 n.111 e succ.), e gli Interessi legali…
Fonte: Il Dispaccio